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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

26 May 2021
Categoria: Giustizia e affari interni,

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
02 ottobre 2015
Categoria:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

La proposta di regolamento fa seguito a quanto preannunciato nell’Agenda europea sulla migrazione: prevede un meccanismo di ricollocazione obbligatorio e strutturato ad attivazione automatica che, in caso di afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di Paesi terzi, distribuisca all’interno dell’Unione le persone con evidente bisogno di protezione internazionale. Inoltre, si propone garantire la corretta applicazione del sistema Dublino, compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale.

La proposta intende a tal fine integrare il regolamento n. 604/2013 che, secondo la Commissione, attualmente non consente deroghe ai criteri di competenza, producendo squilibri e in alcuni casi aggravando le crisi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’art. 290 del TFUE, finalizzati all’attivazione del meccanismo nonché alla sospensione dello stesso nei riguardi di uno specifico Stato membro. Andando a modificare il regolamento n. 604/2013 ha la sua stessa base giuridica, l’art. 78, par. 2, punto e) del TFUE, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’attivazione del meccanismo e alla sua sospensione in relazione a un determinato Stato membro, a condizioni chiaramente stabilite. La Commissione dovrà stabilire, sulla base di informazioni comprovate, in particolare informazioni ottenute dall’EASO e da Frontex, la sussistenza di una situazione di crisi in base all’aumento del numero di richiedenti asilo negli ultimi sei mesi; all’aumento del numero di attraversamenti illegali delle frontiere negli ultimi sei mesi; al numero di domande di asilo pro capite rispetto alla media dell’UE. Modalità procedurali applicabili al meccanismo di ricollocazione di crisi Il meccanismo di ricollocazione di crisi verrà attivato solo in relazione a richiedenti che risultino di avere un evidente bisogno di protezione internazionale e per i quali lo Stato membro in situazione critica sarebbe stato altrimenti competente in applicazione dei criteri enunciati dal regolamento n. 604/2013. La procedura di ricollocazione proposta mira a garantire un trasferimento rapido nello Stato membro di ricollocazione. Ciascuno Stato membro dovrà designare un punto di contatto nazionale e comunicarlo agli altri Stati membri e all’EASO. Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente. Basandosi su queste informazioni lo Stato membro beneficiario della ricollocazione, con l’assistenza dell’EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento, identifica i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presenta quanto prima possibile tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE. Lo Stato membro beneficiario, a seguito dell’approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, prende con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l’EASO, e notifica per iscritto al richiedente la decisione di ricollocarlo in uno specifico Stato membro di ricollocazione. Per quanto concerne i familiari a cui si applica la ricollocazione lo Stato provvederà affinché siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo rilevamento delle impronte digitali e relativa trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento. Gli Stati membri mantengono il diritto di rifiutare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di preoccupazioni per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, o se si applicano le disposizioni in materia di esclusione di cui agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE. Le fasi procedurali devono essere espletate il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione indica il numero di richiedenti che potrebbero essere ricollocati rapidamente. In caso di ostacoli pratici giustificati, sono previste ulteriori deroghe limitate. La Commissione, quando appura che sono soddisfatte le condizioni per la ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro, adotta un atto delegato per attivare il meccanismo di ricollocazione. L’atto delegato verifica l’esistenza di una situazione di crisi nello Stato membro beneficiario della ricollocazione; determina il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro; determina la distribuzione di tali persone tra gli Stati membri applicando la formula della chiave di distribuzione; stabilisce il periodo di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. L’atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui è stato notificato dalla Commissione. L’atto delegato si applica per un periodo massimo di due anni. La Commissione avrà inoltre il compito di proporre il numero di persone da ricollocare dallo Stato membro in cui è scoppiata la situazione di crisi, tenendo in considerazione il numero dei richiedenti protezione internazionale pro capite nello Stato membro negli ultimi 18 mesi (e in particolare negli ultimi sei) rispetto alla media dell’Unione; la capacità del sistema di asilo dello Stato membro; la partecipazione dello Stato membro a precedenti iniziative di solidarietà e la misura in cui ha già beneficiato di misure di solidarietà dell’UE. Il numero di persone da ricollocare sarà stabilito dalla Commissione in misura non superiore al 40% del numero di domande pervenute negli ultimi sei mesi. Per quanto concerne il campo di applicazione, il regolamento si propone di applicare la decisione soltanto ai richiedenti che, prima facie, hanno evidente bisogno di protezione internazionale, nonché ai richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento in base ai dati Eurostat è superiore al 75%. La proposta, non escludendo la possibilità che sopravvengano circostanze eccezionali, prevede che uno Stato membro possa, entro un mese dall’entrata in vigore dell’atto delegato che attiva l’applicazione del meccanismo di ricollocazione, notificare alla Commissione, presentando motivi debitamente giustificati compatibili con i valori fondamentali dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, la sua incapacità temporanea di partecipare, del tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti per il periodo di un anno. Lo Stato membro in questione è tenuto a versare un contributo finanziario al bilancio dell’UE, pari allo 0,002% del suo PIL, per finanziare l’assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel gestire la situazione di crisi e le conseguenze della mancata partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, tale importo sarà ridotto proporzionalmente. L’importo andrebbe assegnato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione specifica. Occorre fare in modo che il livello di solidarietà con lo Stato membro in crisi, in numero di persone da ricollocare, rimanga immutato. Di conseguenza le quote previste, sulla base della chiave di distribuzione, per ogni Stato membro che abbia presentato una notifica accettata dalla Commissione devono essere redistribuite tra i rimanenti Stati membri. In tali circostanze la proposta prevede che l’atto delegato che attiva l’applicazione del meccanismo di ricollocazione sia modificato. La chiave di distribuzione proposta si basa sugli stessi criteri delle proposte relative alla ricollocazione d’emergenza: Popolazione: 40% PIL totale: 40% Numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30% della popolazione e del PIL: 10% Tasso di disoccupazione, con un tetto massimo del 30% della popolazione e del PIL: 10% La formula della chiave di distribuzione proposta è la seguente:Gli Stati membri di accoglienza dovranno designare funzionari di collegamento con l’incarico di trovare una concordanza fra il Paese di destinazione e le qualifiche, le competenze linguistiche, i legami familiari, culturali e sociali dei rifugiati, in modo da favorirne l’integrazione.

Giulia Viturale

 

 
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