EUROPEI UNITE

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

02 October 2015
Categoria: Affari esteri, Giustizia e affari interni,

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM (2015) 452).

Lo scorso 9 settembre la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento al Parlamento europeo ed al Consiglio che mira ad istituire un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri. Alla luce del forte aumento del numero di domande di protezione internazionale presentate all’Unione, e per rispondere alla necessità di giungere a soluzioni strutturali che permettano di gestire efficacemente l’eccezionale ondata migratoria, la Commissione ha sottolineato l’intenzione di rafforzare l’applicazione delle disposizioni sui paesi di origine sicuri disciplinate dalla direttiva 2013/32 (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale) in quanto strumento essenziale per il rapido trattamento di domande probabilmente infondate.

La direttiva consente agli Stati membri di applicare specifiche norme procedurali (più snelle e svolte alla frontiera) se il richiedente asilo è cittadino di un paese ritenuto sicuro. Il nodo centrale è che solo alcuni Stati membri hanno provveduto a designare gli elenchi di paesi sicuri e ciò implica che non tutti gli Stati membri possono avvalersi delle agevolazioni procedurali previste dalla direttiva 2013/32; oltretutto sussistono delle divergenze tra i diversi elenchi nazionali che derivano da differenti valutazioni della sicurezza dei paesi terzi. Sia il Consiglio Europeo del 25 e 26 giugno 2015, che il Consiglio GAI del 20 luglio 2015 hanno accolto con favore l’intenzione della Commissione di istituire un elenco comune dei paesi sicuri per accelerare il trattamento delle domande di asilo.Nello specifico la direttiva 2013/32 stabilisce dei criteri comuni per la designazione dei paesi terzi sicuri, esposti nell’Allegato I, i quali, nella sostanza, sono in linea con i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze: un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, né torture o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.L’istituzione di un elenco comune dovrebbe facilitare, nell’ottica delle istituzioni europee, l’utilizzo conforme delle procedure connesse all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro, in modo da garantire una maggiore efficienza dei sistemi di asilo vigenti negli Stati membri per quanto attiene il trattamento delle domande di protezione che hanno maggiore possibilità di essere infondate. L’elenco andrebbe così a favorire la convergenza delle singole procedure nazionali ed a scoraggiare i movimenti “secondari” dei richiedenti asilo. Tuttavia, è previsto che gli Stati membri potranno mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri diversi da quelli inclusi nell’elenco comune UE.La proposta di regolamento presentata dalla Commissione va quindi a modificare la direttiva 2013/32 al fine di poter applicare le disposizioni riguardanti i paesi di origine sicuri anche ai paesi terzi figuranti nell’elenco comune dell’UE; ad oggi la Commissione ritiene che l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro, la Serbia e la Turchia soddisfano le condizioni necessarie per essere incluse nell’elenco comune dell’UE. Il fatto che un Paese terzo sia inserito nel suddetto elenco non costituisce garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di quel paese e, pertanto, non elimina la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi. La Commissione, a tal proposito ha specificato che quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il suo paese d’origine (inserito nell’elenco), la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso. La proposta prevede inoltre l’obbligo della Commissione di riesaminare periodicamente la situazione nei paesi terzi che figurano nell’elenco sulla base di una gamma di informazioni (relazioni periodiche del SEAE, informazioni rese disponibili dall’EASO, dall’UNHCR e dalle altre pertinenti organizzazioni internazionali) ed eventuali modifiche dovranno essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. Inoltre viene disciplinato che verrà conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato (a norma dell’art.290 TFUE e per un periodo iniziale di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento) da esercitarsi nel caso di un repentino deterioramento della situazione in un paese terzo, per sospendere, per un periodo di un anno, l’inclusione dello stesso nell’elenco qualora venisse accertata l’insussistenza delle precondizioni per ritenerlo sicuro. La sospensione potrà essere prorogata, dalla stessa Commissione, per un periodo non superiore ad un anno allorché venga proposta una modifica del regolamento per depennare il paese terzo dall’elenco comune. Per quanto attiene alle condizioni della delega di poteri alla Commissione la proposta prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio potranno revocarla in qualsiasi momento, senza pregiudicare la validità degli atti adottati fino a quel momento; la Commissione avrà inoltre l’obbligo di notificare agli organi legislativi europei l’adozione degli atti delegati che, essendo tali, potranno entrare in vigore solo se non sarà sollevata nessuna obiezione entro un mese dal ricevimento della notifica.Annalisa Di Tonno

 

 

 
Consiglio Europeo
Parlamento Europeo
Commissione Europea
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter di EuropeiUNITE.eu per essere sempre aggiornato su offerte e promozioni

EUROPEI UNITE
Copyright © 2024 E-DATA Srl. Tutti i diritti riservati - P.IVA/C.F.: 01921300677 - Numero REA: TE 164357 - Capitale sociale: € 10.000,00
Chi Siamo - Contatti - Richiesta Informazioni
Copyright © 2024 E-DATA Srl. Tutti i diritti riservati - P.IVA/C.F.: 01921300677 - Numero REA: TE 164357 - Capitale sociale: € 10.000,00
Condizioni e termini di utilizzo - Privacy - Note legali - Cookie policy