Prosegue il monitoraggio dell’attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento di emergenza istituiti nel 2015 per redistribuire oneri e responsabilità in materia di asilo (ex art. 67 TFUE).Il 16 maggio scorso, la Commissione ha adottato la dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 260 final). In tale documento, l’Istituzione ha evidenziando i progressi compiuti negli ultimi mesi e, al contempo, ha registrato il perdurare di alcune criticità che rallentano l’attuazione dei due meccanismi.Un dato positivo risiede certamente nel numero di persone ricollocate dall’inizio del 2017 ad oggi, questo infatti è pari alla quantità di migranti ricollocata nell’intero anno del 2016.Tuttavia, tale considerazione, perde in parte la propria forza dinnanzi alla totale inerzia di taluni Stati membri che ad oggi non hanno ancora effettuato alcuna ricollocazione e reinsediamento (Ungheria, Polonia e Austria).
2. RicollocazioneDall’ultima relazione della Commissione, relativa allo stato di avanzamento dello strumento di ricollocazione, sono state ricollocate 2.078 persone (1.368 dalla Grecia e 710 dall'Italia). Ciò nonostante, la Commissione ha ribadito la necessità di aumentare le azioni di ricollocamento per perseguire gli obiettivi stabiliti nel 2015 (ricollocazione: 98.255 persone, reinsediamento: 22.504 persone).L’elemento di debolezza, che rallenta le attività di ricollocazione, risiede nella totale inadempienza degli obblighi giuridici da parte di alcuni Stati membri quali l’Ungheria, la Polonia e l’Austria. Il comportamento di tali Paesi è manifestatamente contrario al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità (ex artt. 67, 80 TFUE) e di leale cooperazione (ex art. 4 TUE).La Commissione, sempre nell’ambito della ricollocazione, ha sottolineato anche la temporanea inerzia della Repubblica Ceca; da circa un anno, infatti, tale Paese non ha un ruolo attivo nell’accoglienza della quota di migranti ad esso destinati. Invece, per Bulgaria e Slovacchia, la Commissione ha chiesto una maggior flessibilità e snellimento nelle procedure di ingresso dei migranti nel loro territorio.In via generale, la Commissione ha ribadito il necessario miglioramento e rafforzamento delle azioni di ricollocamento da parte di tutti gli Stati membri. Bisogna evitare di incorrere in ritardi e limitazioni che direttamente o, indirettamente, coinvolgono l’interno funzionamento del meccanismo di ricollocazione. Tale approccio, tuttavia, non deve in alcun modo produrre effetti negativi sui richiedenti protezione internazionale e, in particolare, sui soggetti ritenuti più vulnerabili (minori non accompagnati).
3. ReinsediamentoIl secondo meccanismo, approvato nel 2015, per gestire in modo più sicuro e coerente i flussi migratori è stato il reinsediamento. Tale strumento sembrerebbe procedere come previsto, attualmente sono stati reinsediati 16.163 richiedenti protezione internazionale dei 22.504 stabiliti (decisione 11130/15).In tale ambito, alcuni Stati membri e Paesi associati hanno già reinsediato tutti i richiedenti protezione internazionale previsti dal programma di reinsediamento (Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Estonia, Svezia, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein e Svizzera).Tuttavia, anche se con esiti più incoraggianti, gli sforzi degli Stati membri rimangono fortemente disomogenei: la Bulgaria, la Grecia, la Croazia, Cipro, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, ad oggi non hanno ancora reinsediato alcun richiedente protezione internazionale.
4. ConclusioniAl di là dei miglioramenti da parte di alcuni Paesi nelle attività di ricollocazione e reinsediamento, è evidente che il differente livello di cooperazione degli Stati membri rifletta una mancanza di visione comune, non solo in materia di asilo e immigrazione, ma in altri ambiti di competenza dell’Unione europea. Tali divergenze, più o meno manifeste, hanno contribuito a determinare un clima di indeterminatezza sul futuro dell’Unione.La Commissione, in merito alla totale indolenza dell’Ungheria, della Polonia e dell’Austria nell’attuazione dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento, ha affermato con chiarezza quanto segue: «if no action is taken [within a month], the Commission will specify in its next report in June 2017 its position on making use of its powers under the Treaties and in particular on the opening of infringement procedures». Una posizione dura, ma necessaria, data l’ostinata inadempienza degli Stati membri suddetti.
Annalisa Geraci
Per saperne di più:
Twelfth report on relocation and resettlement
Relocation and Resettlement - State of Play