EUROPEI UNITE

Il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla Responsabilità sociale di Impresa come strumento contro le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi

07 November 2016
Categoria: Affari generali,

Introduzione. Il 25 ottobre 2016 a Strasburgo, il Parlamento europeo (PE) ha votato una risoluzione sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi. Nonostante gli attuali strumenti di tutela dei lavoratori, giuridicamente vincolanti o meno, siano molteplici, il mondo alle prese con la globalizzazione sta vivendo una "ritirata" dei diritti acquisiti nei c.d. Stati più sviluppati, e una regressione continua in quegli Stati in cui le tutele e i mezzi di ricorso non sono ancora completi ed effettivi. La risoluzione del Parlamento europeo vuole richiamare a tal proposito, come un monito, la responsabilità che le imprese, soprattutto quelle a carattere internazionale che fanno capo all'Unione europea, hanno nei confronti delle categorie dei lavoratori svantaggiati, i cui diritti basilari possono entrare in conflitto con le dinamiche di profitto delle multinazionali ed essere di conseguenza privati di tutte le forme di tutela che al contrario spetterebbero loro in circostanze "normali".

Per tali ragioni il Parlamento europeo ha votato la risoluzione in esame utilizzando l'ampio concetto della responsabilità sociale delle imprese (RSI) come strumento per combattere le violazioni dei diritti umani.

Il tema della RSI è molto ampio, coinvolge sia il settore pubblico che quello privato e ha una serie di strumenti a sua disposizione elaborati negli ultimi anni quali il bilancio sociale, le certificazioni, i modelli e gli standard qualitativi e ambientali da raggiungere e rispettare. Grazie alle continue discussioni è stata introdotta l’idea che il profitto non sia la sola preoccupazione del fare impresa, ma che ad esso vadano affiancate anche altre caratteristiche che, seppur non immediatamente tangibili, sono considerate altrettanto importanti.

In realtà, la definizione di responsabilità sociale non è unica né ampiamente condivisa e bisogna dire sin da ora che i mezzi che le fanno capo sono attualmente ricondotti nella categoria degli strumenti non vincolanti e volontari. Nonostante ciò, il modello concettuale della RSI si è rapidamente affermato nella disciplina economica e ha dato vita a nuovi modelli di gestione aziendale legati a concetti maggiormente "etici".

Il dibattito sulla responsabilità sociale ha avuto una spinta in avanti soprattutto negli ultimi anni, grazie anche ad una rinnovata sensibilità verso temi che probabilmente il benessere economico raggiunto dai paesi più sviluppati aveva accantonato e che oggi tornano con prepotenza ad essere protagonisti: ci si riferisce ad esempio ad una maggiore attenzione ai modelli di consumo, ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti sociali, allo sfruttamento territoriale e animale e al depauperamento di intere comunità.

La responsabilità sociale di impresa o Corporate Social Responsibility (CRS) a livello internazionale. Il processo della globalizzazione ha investito tutti gli ambiti della società, dalla politica, alla cultura, alla tecnologia, ma in particolare la globalizzazione ha "travolto" l'economia attraverso il passaggio da una pluralità di economie nazionali ad un’unica economia mondiale, ispirata ai principi neo-liberisti. Il mercato finanziario ha assunto una connotazione globale, così come quello dei prodotti e dei servizi; sono così nati mercati tra loro integrati che prescindono dai confini territoriali e ciò in primo luogo grazie alla progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali. Il nucleo della globalizzazione economica è rappresentato in particolare dalle imprese multinazionali tanto che la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, l'organo sussidiario e permanente delle Nazioni Unite che opera dal 1964 nei settori del commercio, sviluppo, finanza, tecnologia, imprenditoria e sviluppo sostenibile) stima che circa la metà delle prime cento potenze economiche mondiali sia costituito proprio da tale tipo di imprese. Ecco le ragioni per le quali diverse organizzazioni a carattere internazionale o sovranazionale, abbiano provato a regolamentare l’esercizio della loro influenza economica attraverso l'adozione di norme internazionali, europee o interne ai singoli ordinamenti per realizzare una maggiore tutela dei diritti umani e di quelli relativi all’ambiente. L'operato delle imprese multinazionali, infatti, se debitamente regolamentato, potrebbe rappresentare un fattore fondamentale per contribuire all'innalzamento degli standard dei diritti delle persone (non solo dei lavoratori) e delle tutele ambientali e sociali. Tra i diversi problemi legati alle multinazionali, uno spicca tra tutti gli altri e cioè la caratteristica della frammentarietà: la realizzazione del profitto attraverso la produzione di beni o la fornitura di servizi viene raggiunta per mezzo di una pluralità di società nazionali, sottoposte alla legge dello Stato che le ospita, caratteristica che rende l'impresa multinazionale «"priva" di un’unica legge regolatrice e di un unico foro competente» (Peroni, Migani, 2010). Tale frammentarietà ha due conseguenze: da un lato, le imprese madri si sottraggono alla responsabilità per gli illeciti compiuti dalle affiliate sul territorio dello Stato che le ospita; dall'altro risulta quasi impossibile sottoporre ogni azienda che fa capo alla multinazionale ad un’unica legge, a standard comuni sulla disciplina del lavoro o sulla gestione ambientale dell’impresa. È in questo modo che le multinazionali "capogruppo" declinano ogni responsabilità per i danni eventualmente compiuti dalle proprie affilate; ma è anche in questo modo che la multinazionale invoca la giurisdizione delle Corti dello Stato ospitante che, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, sono spesso meno severe e meno garantiste nei casi di sfruttamento dei lavoratori, di violazioni del diritto della concorrenza, di corruzione di ufficiali stranieri, di deturpazione dell’ambiente (Peroni, Migani, 2010).

Le iniziative per assoggettare le multinazionali al rispetto dei diritti umani e ambientali devono fare i conti con i crescenti mezzi politici, economici, legali e tecnologici che tali imprese hanno a disposizione tanto che, una parte della dottrina ha ipotizzato per esse una personalità giuridica internazionale con l'obiettivo di controllare le loro attività (FATOUROS, 1994). Tuttavia, anche questo rimedio crea ulteriori problemi: da un lato, la soggettività giuridica delle multinazionali deve essere limitata rispetto a quella degli Stati, e dall'altro, la Corte Penale Internazionale, non avendo giurisdizione sulle persone giuridiche, non potrebbe essere adita per un procedimento contro un'impresa responsabile di violazioni dei diritti umani.

Le multinazionali, grazie al ruolo e al potere di cui dispongono su scala mondiale, sono state responsabili di un'autoregolamentazione che è confluita in seguito nell'ampio concetto di Responsabilità sociale di impresa o Corporate Social Responsibility, elaborato da organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative (ONG) allo scopo di far rispettare loro i diritti umani e ambientali. Tuttavia, fino agli anni Novanta, gli strumenti ideati dalle stesse multinazionali e dalle Organizzazioni internazionali erano poco efficaci, scarsamente trasparenti, caratterizzati dall'inesistenza di un monitoraggio da parte di un ente indipendente e dalla mancanza di un regime sanzionatorio per le aziende che non si fossero adeguate alle linee guida. Un esempio fu lo United Nations Code of Conduct for Transnational Corporations del 1977, voluto soprattutto dai Paesi in via di Sviluppo al fine di proteggere le loro risorse naturali dallo sfruttamento ad opera delle imprese multinazionali che tuttavia non entrò mai in vigore.

Un primo cambiamento di rotta si ebbe nel 1992 con l’Earth Summit di Rio de Janeiro durante il quale venne varata la Corporate Social Responsibility Agenda (CSR Agenda) che comprendeva però un ristretto numero di iniziative sociali e ambientali e coinvolgeva poche imprese multinazionali. L’Earth Summit di Rio de Janeiro rappresenta comunque la prima conferenza internazionale in cui i maggiori rappresentanti dell’industria mondiale si ritrovarono con i rappresentanti degli Stati e della Comunità scientifica per discutere del ruolo delle imprese nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Parallelamente alle elaborazioni delle organizzazioni internazionali, anche la dottrina ha dato il suo contributo: se già tra gli anni '30 e gli anni '50 negli Stati Uniti iniziarono a fiorire scuole di pensiero che attribuivano ai manager obblighi sociali che andavano al di là della mera realizzazione del profitto, la prima elaborazione teorica compiuta risale agli anni '70 ed è quella della piramide delle responsabilità di Carroll, che metteva alla base la responsabilità economica e quella legale, elementi imprescindibili per l'operato di un'impresa, ma che individuava due nuove responsabilità alla punta della piramide e cioè quelle etiche e quelle discrezionali. Perché un’impresa potesse dirsi socialmente responsabile dovevano dunque contemperarsi tutti questi aspetti: se la massimizzazione del profitto e il rispetto della legge sono stati da sempre imprescindibili, da quel momento si richiedevano alle imprese anche comportamenti equi ed eticamente corretti, nonché tutti quelli che contribuivano a migliorare la qualità della vita di una comunità, al di là degli obblighi di legge.

Sono gli anni '80 a portare al centro della scena gli stakeholders con l'omonima teoria elaborata da Freeman grazie alla quale tutti i portatori di interesse diventano soggetti attivi che si relazionano con l’impresa e influiscono sul suo agire. Due erano le categorie di stakeholders individuate: primari (tutti quei soggetti da cui dipende la sopravvivenza stessa dell’impresa e quindi gli azionisti o shareholder ma anche i dipendenti, i clienti e i fornitori); e secondari (tutti coloro che, in senso più ampio, possono influenzare o essere influenzati dall’attività dell’organizzazione e cioè le istituzioni, la comunità locale, le associazioni di impresa, i sindacati). Negli anni '90 con Clarkson il novero degli stakeholder è stato esteso, fino a comprendere anche quei soggetti solo potenzialmente interessati dall’operato dell’azienda, vale a dire le generazioni future. Secondo la sua teoria tutti questi portatori di interesse acquisiscono un ruolo attivo nel processo di creazione di valore da parte dell’impresa e non si limitano a subire le conseguenze dell’operato dell’impresa stessa.

La teoria degli stakeholders e gli studi sul c.d. business ethics - che si concentra sul versante morale, ponendo al centro i valori etici che devono fondare i comportamenti delle imprese - sono la base delle attuali teorie sulla RSI. In particolare i contributi sul business ethics hanno partecipato in modo decisivo allo sviluppo del tema della responsabilità sociale d’impresa, favorendo la nascita di due distinte visioni: la visione cd. "strategica" e la visione c.d. "etica". La prima, individua il sorgere di un certo tipo di vantaggio che non è necessariamente economico ma che ricadrà sulla reputazione dell'impresa grazie al raggiungimento delle finalità sociali prefissate. La seconda, parte dal presupposto che l'agire dell'impresa debba essere in primo luogo giusto, anche se non necessariamente vantaggioso.

Negli ultimi anni, il tema della responsabilità - sia in ambito pubblico che privato - è emerso sempre con più forza in particolare rispetto al consumatore e alle sue preferenze: oggi cioè, il consumatore non opera le sue scelte in base al solo rapporto costo-beneficio del prodotto o del servizio offerto, ma favorisce o meno un produttore in base a criteri più ampi, che implicano aspetti etici o atteggiamenti che riguardano la politica o la morale. Sempre più spesso, infatti, il consumatore premia l'azienda o l'ente pubblico che compie delle scelte vicine al suo modo di essere e di pensare, condividendo scelte ecologiche, sociali e politiche.

La responsabilità sociale nell'Unione europea. L'Unione europea non è rimasta estranea al concetto di responsabilità sociale d'impresa, anche se il tema non è stato materia di interesse fino a tempi recenti. Se già nel Trattato di Roma del 1957 è possibile individuare una prima base giuridica da cui promanano le azioni comunitarie in tal senso (i principi contenuti negli artt. 2 e 3 TCE che sostenevano lo sviluppo equilibrato e armonioso, la necessità di innalzare il tasso di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento delle qualità della vita, il rafforzamento della coesione sociale ed economica e la tutela della salute insieme alla protezione dei consumatori), i tempi non erano ancora maturi per lo sviluppo concreto del concetto di RSI.

Per arrivare all'attuale quadro sulla responsabilità sociale di imprese, l'Unione ha compiuto diversi passi tra cui la presentazione del Libro Bianco del 1993 "Crescita, competitività ed occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo", che proponeva di impegnarsi a costruire una nuova economia, sana, aperta, decentrata, competitiva e solidale, allo scopo di risolvere la crisi occupazionale che gravava sugli Stati europei valorizzando, da un lato, la responsabilità individuale e sottolineando, dall'altro, il concetto di responsabilità collettiva. Un secondo passo avanti è rappresentato dal Consiglio europeo di Lisbona che, ponendosi l'obiettivo di rendere l'Europa «l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale», si rivolse per la prima volta al senso di responsabilità sociale delle imprese e soprattutto allo sviluppo di buone pratiche, al life-long learning, all’organizzazione del lavoro, alle pari opportunità, all’inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile. Se però, fino a questo momento, i concetti della RSI erano rimasti marginali o dei proclami, nel 2001, il Libro Verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" fa da spartiacque tra il passato e il futuro della responsabilità sociale d'impresa: esso ha il merito di aver dato la prima definizione compiuta di RSI a livello europeo, descrivendola come «l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» e di essersi inserito nel novero delle azioni che stavano avendo luogo a livello internazionale (il Global Compact delle Nazioni Unite, le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la Dichiarazione tripartita dell’Organizzazione mondiale del lavoro sui principi delle imprese internazionali e la politica sociale). Inoltre la Commissione ribadì la correlazione esistente tra le pratiche di responsabilità sociale e il rispetto dei diritti umani e ambientali, tre elementi che creavano una strategia articolata in tre punti: un comportamento socialmente responsabile al di là delle prescrizioni legali, da assumere volontariamente come impegno di lungo periodo; la garanzia di uno sviluppo sostenibile, tenere cioè conto che con le proprie attività, le imprese possono provocare ripercussioni economiche, sociali ed ambientali; la responsabilità sociale come elemento nuovo di gestione stessa delle imprese.

Ulteriore iniziativa nella direzione della promozione della RSI fu quella del 2006 attraverso la Comunicazione della Commissione "Il partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" in cui veniva proposta la creazione di una Alleanza europea sulla RSI e in cui per la prima volta venivano coinvolte sia le piccole e medie imprese (PMI) nelle pratiche relative alla responsabilità sociale, sia la sensibilizzazione dei consumatori e la diffusione della RSI nell’insegnamento nelle scuole di gestione.

Prima della Strategia Europa 2020, la Commissione europea ha emanato una nuova Comunicazione che fonda la strategia in tema di RSI per il periodo 2011-2014. Il presupposto iniziale è rappresentato ancora da uno scarso impatto della responsabilità sociale e di tutte le sue pratiche sulle imprese europee e la conseguente necessità di coinvolgerle ulteriormente nel processo. Il programma d'azione era finalizzato alla promozione della visibilità della RSI e alla diffusione di buone pratiche, all'aumento del premio di mercato per la RSI, al miglioramento dei processi di autoregolamentazione e coregolamentazione, all'integrazione della RSI nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della ricerca, al migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI. Tuttavia, nonostante una nuova definizione di RSI, intesa come «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società» e nonostante la forza che la Commissione europea voleva imprimere al suo programma, il tema della responsabilità sociale d'impresa è rimasto secondario e non supportato da strumenti vincolanti. Inoltre, benché ci siano una serie di vantaggi positivi per le imprese, la possibilità di vedere incrementati i costi e la volontarietà degli strumenti da mettere in campo, rendono la RSI poco utile soprattutto nell'attuale quadro economico e mondiale caratterizzato da una elevata sostituibilità nell'approvvigionamento di merci e prodotti (causata in particolare dal commercio on-line) e nelle difficoltà, purtroppo non ancora superate, che i consumatori in primis incontrano nel conoscere con precisione la filiera di quei prodotti industriali, tecnologici o agricoli.

Infine, nella Strategia Europa 2020 - la Comunicazione del 2010 per una strategia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - la Commissione europea ha richiamato la responsabilità sociale delle imprese quale elemento fondamentale per garantire la fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori. Stesso richiamo è contenuto nella Strategia "Commercio per tutti" del 2015 nella quale la RSI dovrebbe essere un faro dell'intera politica commerciale e di investimento dell'Unione e dalla quale ci si aspetta una particolare attenzione rivolta ai diritti dei consumatori e ai diritti umani e ambientali che attualmente sembrano essere ridotti a slogan da parte delle Istituzioni europee.

La risoluzione del Parlamento europeo (PE) sulla responsabilità sociale d'impresa e i diritti umani. Le iniziative del Parlamento europeo sui temi della RSI e dei diritti umani non sono nuove. Solo per citarne una, il 5 luglio 2016 i deputati europei avevano approvato una risoluzione sull'attuazione delle raccomandazioni del 2010 sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese. Nel documento era stato posto l'accento su tutta una serie di richieste che il PE aveva avanzato nel corso di sei anni nelle materie menzionate e che tuttavia, non erano state rispettate né messe in pratica non solo dalle imprese, ma neppure dalle Istituzioni europee. Il richiamo era rivolto in particolare al Consiglio dell'UE, reo di non coinvolto il PE (colegislatore dell'Unione) in alcune iniziative prese nel campo della politica commerciale comune. Quest'ultima, infatti, è considerata attualmente di grande interesse ed è sotto i riflettori dell'opinione pubblica a causa di tre Trattati internazionali di libero scambio (il TiSA, il CETA e il TTIP) che l'UE sta negoziando o ha già negoziato con il Canada e con gli Stati Uniti. In quella occasione il PE aveva inoltre dovuto richiamare l'obbligo di coerenza tra le politiche dell'Unione (art. 208 TFUE) per sostenere che «gli accordi commerciali e di investimento hanno un impatto sui diritti umani e sullo sviluppo sostenibile e dovrebbero, pertanto, essere concepiti in modo tale da sostenere il progresso sociale e ambientale, garantendo che gli standard europei non possano essere posti in discussione, salvaguardando i diritti umani e assicurando il rispetto delle norme sociali e ambientali».

La risoluzione votata dai deputati europei il 25 ottobre 2016, ricollegandosi alla precedente del luglio scorso, pone al centro le violazioni dei diritti umani, tema che, per sua natura, ha un'estensione vastissima, tanto che il documento spazia dal divieto di schiavitù, al diritto alla salute, al diritto ad un ambiente di lavoro salubre, al diritto alla sicurezza sul luogo di lavoro fino ad arrivare alle forme minime di protezione sociale. Anche in questo caso il PE ha richiamato la politica commerciale dell'UE, sintomo del fatto che l'argomento in questione continua ad essere centrale per i deputati europei, ma ha anche richiesto la creazione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci che seguano i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani a valere per tutti gli Stati e per tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o meno e a prescindere dall'ubicazione o dalla proprietà. I "Principi Guida dell’ONU per le imprese e i diritti umani (UN Guiding Principles for Business & Human Rights)" sono stati  pubblicati il 24 marzo 2011 e con essi viene offerto per la prima volta a Stati ed imprese uno standard internazionale cui riferirsi nella gestione del rischio delle conseguenze negative sui diritti umani legate all’attività imprenditoriale. I principi guida dell'ONU hanno ispirato le linee guida dell'OCSE il cui Capitolo IV, intitolato proprio "Diritti Umani", è interamente dedicato al dovere delle imprese di rispettare i diritti umani individuando dei profili operativi quali l'adozione di una politica di pieno rispetto dei diritti umani; la previsione dei meccanismi dei rimedi; l'adozione della due diligence. Proprio quest'ultimo concetto, la due diligence, viene ripreso e raccomandato più volte dalla risoluzione del PE, in quanto meccanismo circolare di analisi del rischio di violazioni dei diritti umani e di definizione di possibili azioni preventive o di mitigazione e compensazione dell’impatto negativo sui diritti umani (e su altri beni) provocato dalle attività delle imprese e dalle loro relazioni con determinati partner commerciali.

In merito agli strumenti di politica commerciale, il Parlamento europeo ha ricordato l'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG+), introdotto dal regolamento (UE) n. 978/2012 applicato dal 1° gennaio 2014. Sulla base dell’art. 208 del TFUE (promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo (SPG) e eliminazione della povertà), il regolamento da vita ad un regime generale e a due regimi speciali di tariffazione. Le preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica dei "paesi svantaggiati" in modo da offrire una risposta concreta alle loro esigenze di sviluppo sostenibile ad esempio attraverso l’accesso al mercato dell’Unione in esenzione dai dazi per i prodotti originari, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione ovviamente per il commercio delle armi. Tali Stati devono comunque rispettare alcuni obblighi internazionali, come le Convenzioni internazionali su tutti i temi pertinenti.

Un ulteriore punto di fondamentale importanza richiamato dal Parlamento europeo riguarda il rapporto tra la responsabilità sociale d'impresa e le piccole e medie imprese (PMI). Pur richiamando l'importanza che la RSI riveste nell'operato delle PMI, i deputati europei fanno una sorta di difesa nei confronti di queste ultime quasi a voler dire che esse, proprio per loro caratteristiche, potrebbero essere bersaglio di critiche sul mancato adeguamento volontario ai concetti della RSI. Per le piccole e medie imprese infatti, prosegue il documento, andrebbero elaborati dei sistemi meno invasivi e più rispettosi della loro natura. L'UE e gli Stati membri, ad esempio, dovrebbero perseguire l'obiettivo di garantire in maniera più efficace i diritti umani non solo aumentando in modo eccessivo gli oneri amministrativi e burocratici formali. Per tale ragione, nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI, ciascuno Stato dovrebbe far fronte alle esigenze specifiche e alle possibilità delle PMI. A tal proposito i deputati hanno invitato gli Stati e le Istituzioni europee a "pensare anzitutto in piccolo", riconoscendo che le PMI hanno già un approccio positivo, seppur informale, con la responsabilità sociale di impresa. La prossimità delle piccole e medie imprese ai propri lavoratori, ai consumatori ed alle comunità che le circondano rappresenta infatti l’elemento fondante di una responsabilità che arriva prima delle norme siano esse nazionali o europee. Questo bagaglio non deve pertanto essere trascurato né reso più complesso da un appesantimento della normativa.

Infine, il PE si è dichiarato deluso dal fatto che non tutti gli Stati membri abbiano adottato dichiarazioni o politiche nei propri piani nazionali in materia di RSI, imprese e diritti umani e ha pertanto richiesto sia all'UE che agli Stati membri di fare la propria parte tenendo conto da un lato, degli orientamenti elaborati dalle Nazioni Unite e, dall'altro, individuando lacune legislative, vuoti normativi e cattive prassi che possano minare alla base l'efficacia delle politiche sulla RSI.

Il PE ha voluto poi ricordare una delle principali piaghe che affligge le comunità autoctone presenti nei paesi non ancora sviluppati o in via di sviluppo e cioè le guerre per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione dei dispositivi elettronici (i c.d. "minerali dei conflitti", oro, tungsteno, tantalio, stagno, le c.d. terre rare, il coltan): negli ultimi 40 anni, infatti, circa il 60% dei conflitti ha avuto una connessione con l’approvvigionamento e il commercio di risorse naturali, permettendo il finanziamento di diversi gruppi armati colpevoli di violenze contro la popolazione locale che coinvolgono soprattutto Stati quali la Repubblica Democratica del Congo e i paesi limitrofi nella regione dei Grandi Laghi, la Colombia e il Myanmar. Per questo motivo il PE ha chiesto all'UE e agli Stati membri di prevedere una normativa per cui le imprese che utilizzano materie prime o prodotti provenienti da zone di conflitto, rendano nota la loro provenienza e il loro utilizzo tramite una etichettatura che contenga informazioni complete sul contenuto e sull'origine dei prodotti e un'etichettatura, purtroppo da introdurre su base volontaria, che certifichi che il prodotto sia "abuse free", prodotto cioè senza commettere abusi. Sempre a tal proposito il Parlamento europeo ha ricordato due esperienze nazionali, quella britannica sulla clausola di trasparenza delle catene di approvvigionamento e sulle moderne forme di schiavitù, e quella francese sulla due diligence, che rappresentano seri passi avanti nel campo della tutela dei diritti umani. A tal proposito, lo strumento internazionale concepito è il SA 8000 che identifica uno standard di certificazione etica del rispetto dei diritti dei lavoratori come quello alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il divieto di impiego di lavoro minorile, la libertà di associazione e contrattazione collettiva. Anche l'ISO 26000 del 2010 è uno strumento che contiene le linee guida per fornire supporto a quelle organizzazioni che vogliono intraprendere un percorso responsabile sia a livello sociale che ambientale. Tra i principi affermati sono previsti il comportamento etico, il rispetto dei diritti umani e degli interessi degli stakeholders.

Ultimo invito rivolto agli Stati e alla Commissione dal PE riguarda l'accesso ad un ricorso effettivo: i deputati europei hanno ribadito l'importanza di perseguire le imprese che sono stabilite nell'Unione se responsabili di crimini contro i diritti umani e di eliminare ostacoli tecnici, burocratici ed economici ai ricorsi. A tal proposito i membri del Parlamento europeo hanno richiamato la raccomandazione 2013/396/UE della Commissione dell'11 giugno 2013 che contiene metodi per ridurre i costi di un contenzioso e che vuole estendere la possibilità di adire le vie legali non solo alle vittime dei paesi terzi, ma anche alle associazioni che agiscono per loro conto, adottando misure comuni che armonizzino i ricorsi stessi. L'estensione della possibilità di ricorso alle associazioni è fondamentale per quei paesi i cui cittadini temono ritorsioni una volta usciti allo scoperto.

Conclusioni. La risoluzione del Parlamento europeo si inserisce tra le molte dichiarazioni che sono state adottate nel corso degli anni da Organismi internazionali, ONG, Unione europea, restando tuttavia nel novero degli strumenti non vincolanti e volontari che le imprese scelgono di seguire in quanto interessate all'accostamento della loro immagine con temi ecologici, etici, sostenibili.

Uno studio commissionato dal Segretario Generale dell’Onu nel 2005 a John Ruggie, professore dell’Università di Harvard, ha approfondito la posizione delle imprese rispetto ai diritti umani per riaffermarli e tutelarli. Il documento porta il titolo di “Protect, Respect and Remedy” e contiene una proposta ambiziosa: realizzare un quadro politico internazionale per la gestione delle sfide che si presentano alle multinazionali e all'industria in relazione ai diritti umani. Diverse le considerazione che stanno alla base della necessità di un approccio politico: i mercati funzionano al meglio solo se inseriti in un quadro di regole, usi e istituzioni; il problema attuale sta proprio nella carenza di governance che si è creata a causa della globalizzazione; il dibattito sui diritti umani manca oggi di un autorevole punto fermo; non esiste una soluzione unica, un insieme di comportamenti che possa essere preteso uniformemente dagli Stati, dalle imprese, dalla società civile. Le conclusioni si fondano su tre pilastri: l’obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani  (protect) contro le eventuali violazioni da parte delle imprese, la responsabilità diretta delle imprese di rispettarli (respect) nello svolgimento delle loro attività, ed infine il diritto degli individui e delle comunità danneggiati da eventuali violazioni di ottenere rimedi, giurisdizionali e non, per i danni subiti (remedy).

Il centro di tutto il discorso affrontato è infatti proprio questo: il rispetto dei diritti umani è oramai una pratica imprescindibile per l'operato delle aziende. Infatti, se da un lato, esse scelgono liberamente di aderire ad uno o più strumenti interni alla RSI, dall'altro, non sono altrettanto libere di violare i diritti umani, in quanto il loro rispetto è parte essenziale della responsabilità diretta pendente sulle imprese e un obbligo da rispettare. Nonostante ciò, le conseguenze dannose, provocate da azioni sconsiderate perpetrate in particolare dalle imprese multinazionali continuano ad essere all'ordine del giorno e a causare gravi casi di «inquinamento ambientale (come lo sversamento di petrolio in mare o l’inquinamento di falde acquifere, o ancora la deforestazione endemica in alcuni Stati terzi), di sfruttamento del lavoro di bambini nel settore manifatturiero, di imposizione di condizioni di lavoro inumane e degradanti (come settore tessile in Asia e nel minerario in Africa), di discriminazioni di genere, di religione o di etnia, di trasferimenti coercitivi e brutali di massa per far posto ad impianti industriali o grandi infrastrutture» (COSTA, 2016). Il rispetto della dignità umana, sancito non solo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, ma anche da moltissime costituzioni nazionali, diventano spesso "tigri di carta", sia a causa della debolezza dei sistemi politici, amministrativi e giudiziari di molti paesi, sia a causa degli strumenti economici e contrattuali delle grandi imprese. Di fronte ad un simile panorama, se da un lato gli strumenti volontari sembrano essere l'unico modo per azioni di tutela sociale e ambientale, dall'altro essi non possono dirsi sufficienti né soddisfacenti se non accompagnati da norme cogenti.

Luisa Di Fabio

Per saperne di più:

Linee guida dell'OCSE

Rapporto "Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights"

Linee guida delle Nazioni Unite

Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001) 366) del 18/07/2001

Comunicazione della Commissione "Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", COM (2011) 681 del 25/10/2011

Riferimenti bibliografici

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MUCHLINSKI, Globalisation and Legal Research, in International Lawyer, n. 37, 2003;

PERONI, MIGANI, La responsabilità sociale dell’impresa multinazionale nell’attuale contesto internazionale, in IANUS - Diritto e finanza, Rivista di studi giuridici, n. 2, 2010;

SANTA MARIA, Il Diritto Internazionaledell’Economia, in CARBONE-LUZZATTO-SANTA MARIA, Istituzioni di DirittoInternazionale, Torino, 2006;

WALLACE, The Multinational Enterprise andLegal Control. Host State Sovereignity in an Era of Economic Globalisation, The Hague, 2002.

 

 
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