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Dublino III “vive” nella dis-Unione

26 May 2021
Categoria: Giustizia e affari interni,

Dublino III “vive” nella dis-Unione
31 luglio 2017
Categoria:
 

1. Il ricollocamento del mese di luglio fra “buoni” e “cattivi”

Lo scorso giugno si è registrato un record, nell’ambito del meccanismo di ricollocazione temporanea e di emergenza, con un trasferimento di più di 2.000 persone dalla Grecia e quasi 1.000 dall'Italia. Tuttavia, il ritmo dei ricollocamenti nel mese di luglio si è nuovamente ridotto (con 1.600 trasferimenti dalla Grecia e 600 dall'Italia).

La Commissione, nella relazione sul monitoraggio dei progressi compiuti sino ad ora, ha evidenziato un generale miglioramento nelle fasi di gestione e di trasferimento del richiedente protezione internazionale da parte della maggioranza degli Stati membri. Tuttavia, la stessa Istituzione ha anche manifestato la propria preoccupazione nei confronti dell’Italia sulla quale, dal 2016, si sta registrando una rinnovata ondata di arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo centrale.Un elemento di forte criticità continua a permanere nell’attuazione del meccanismo di ricollocamento: la totale inosservanza dei propri obblighi da parte dell’Ungheria e della Polonia. Questi Paesi, ad oggi, non hanno trasferito nessun richiedente protezione internazionale e non sembrano intenzionati a cambiare il loro comportamento. Con discontinuità, anche la Repubblica Ceca e l’Austria sono Paesi che hanno in minor misura contribuito all’attuazione del meccanismo di redistribuzione delle responsabilità (ex art. 80 TFUE); il primo Stato, infatti, dall’agosto del 2016 non ha trasferito più nessun richiedente. Mentre, l’Austria ha promesso tra maggio e luglio di accogliere 50 migranti.2. Dalla “costituzione in mora” al parere motivato per Ungheria, Polonia e Repubblica CecaNonostante i reiterati inviti rivolti a Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca al fine di onorare gli impegni assunti, tali Paesi hanno continuato a disattendere i loro obblighi. Il 15 giugno scorso, in virtù dell’art. 258 TFUE, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai Paesi suddetti. Successivamente, in mancanza di solide motivazioni sulla reiterata inattività, l’Istituzione ha deciso di procedere alla seconda fase: l’invio del parere motivato ai tre Paesi. Ossia, la trasmissione di una richiesta di ottemperamento formale per l’inadempimento degli obblighi giuridici in materia di ricollocamento nei confronti della Grecia e dell’Italia (Stati beneficiari del meccanismo).Nel caso in cui l’Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca non rispondano adeguatamente od omettano totalmente di comunicare la loro posizione, la Commissione potrà proseguire con la fase successiva della procedura di infrazione e adire la Corte di Giustizia dell’UE.

3. Al di là della crisi migratoria: “Dublino III vive”Lo straordinario afflusso di migranti e la relativa applicazione di Dublino III, recentemente, hanno interessato la Corte di Giustizia dell’UE in merito a due casi (C.490/16 A.S.; C-646/16). Il primo, di un cittadino siriano che ha attraversato illegalmente la Croazia per arrivare in Slovenia per richiedere protezione internazionale. Nel confine sloveno, la richiesta d’asilo del siriano è stata respinta in virtù del principio generale, sancito in Dublino III, che individua nel Paese di primo ingresso lo Stato competente ad esaminare la domanda di asilo. Il cittadino siriano, successivamente, ha impugnato la decisione delle autorità slovene adducendo la legalità del suo passaggio in territorio croato.Il secondo caso ha riguardato due famiglie afghane giunte in Grecia. Queste, inizialmente, hanno lasciato il territorio dell’Unione per rientrare nuovamente dalla Croazia e, infine, hanno richiesto protezione internazionale in Austria.Le autorità austriache hanno convenuto di individuare quale Paese competente ad esaminare le domande di asilo la Croazia e non la Grecia in ragione delle perduranti lacune strutturali presenti in territorio ellenico (ex art. 3, par. 2, “Dublino III”).In entrambi i casi, la Corte di Giustizia dell’UE - allontanandosi dal parere dell’Avvocato generale che aveva sostenuto la possibile non applicabilità del principio del “paese di primo ingresso del migrante” in situazioni di eccezionale afflusso migranti - ha ribadito la indiscussa competenza ad esaminare una domanda di protezione internazionale in capo allo Stato di primo ingresso del migrante. Non è, infatti, accettabile per la Corte la possibilità di tollerare il transito irregolare del migrante sul territorio dello Stato di primo ingresso per richiedere, successivamente, protezione internazionale in un altro Stato (ex art. 13, par.1, “Dublino III”).In definitiva, la Corte ha confermato la validità del criterio suddetto specificando che, inoltre, nel Regolamento UE n. 604/2013, ai sensi dell’art. 3, par. 2, co. 1, è già prevista una deroga per eventuali sollecitazioni sul sistema di asilo di un Paese. Infatti, nel caso in cui vi siano «fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche […] nello Stato [di primo ingresso, che possano implicare un] rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», lo Stato che ha avviato la procedura di designazione del Paese competente dovrà proseguire nella verifica dello Stato membro che possa essere designato come tale.

4. Conclusione«L'Italia sa che non è sola, sa che la Commissione europea la sostiene e le è vicina nella costruzione di un'infrastruttura in grado di gestire il fenomeno». Con queste parole Dimitris Avramopoulos ha confermato l’attenzione della Commissione sui Paesi maggiormente sollecitati dai flussi migratori.Tuttavia, tale considerazione non sembra essersi concretizzata nella proposta di riforma del sistema di Dublino, nel quale si è previsto un mero meccanismo correttivo della struttura attuale. Una proposta poco coraggiosa che non ha toccato l’impianto generale di determinazione dello Stato competente, confermando il principio dello Stato di primo ingresso del migrante per l’analisi della domanda di protezione internazionale. Tale mancanza di lungimiranza ha probabilmente quale unica spiegazione la mancanza di volontà politica di alcuni Stati e la costante opposizione alla redistribuzione di responsabilità in materia di asilo. Una resistenza che si manifesta anche nella perdurante inerzia di alcuni Stati nell’attuare il meccanismo di ricollocazione. Su tale ultima questione, però, la Commissione è decisa a portare avanti le procedure di infrazione.

Annalisa Geraci

Per saperne di più:Ricollocazione: la Commissione passa alla fase successiva nelle procedure d'infrazione

Causa C-490/16Causa C-646/16

 

 
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