EUROPEI UNITE

COP22, agricoltura, azione sui cambiamenti climatici, sono alcuni dei temi discussi dal Consiglio Ambiente del 19 dicembre 2016

24 December 2016
Categoria: Agricoltura e pesca,

Il 19 dicembre 2016 i Ministri competenti per le materie ambientali si sono riuniti a Bruxelles per la riunione del Consiglio dell’Unione europea. I temi all’ordine del giorno sono stati diversi e molti gli atti legislativi approvati. Di seguito una breve disamina degli argomenti discussi.

1. Revisione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS). L'EU ETS è una delle pietre angolari su cui è stata fondata la politica dell'Unione per contrastare i cambiamenti climatici ed è uno strumento essenziale per ridurre in maniera «economicamente efficiente» le emissioni di gas a effetto serra. Esso riguarda i seguenti settori: energia (in cui rientrano le emissioni da carburanti e da combustibili), agricoltura, processi industriali e uso dei prodotti e rifiuti, vale a dire i cosiddetti settori ESD (in quanto disciplinati dalla cd. Effort sharing decision n. 406/2009/CE). L’EU ETS è il primo e più esteso mercato mondiale di CO2. Il suo scopo è quello di limitare le emissioni prodotte da oltre 11.000 impianti ad alto consumo di energia (centrali energetiche e impianti industriali) e dalle compagnie aeree che collegano i paesi in cui il mercato è attivo ed interessa circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Attualmente comprende 31 paesi tra cui i 28 Stati dell’Unione, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.Il sistema EU ETS si trova nella sua terza fase di attuazione che, rispetto alle prime due, ha subìto delle modifiche sostanziali: in primis, alle emissioni si applica un tetto unico per tutta l'UE (anziché tetti nazionali come in precedenza); in secondo luogo il metodo di assegnazione utilizzato per l’acquisto di una parte delle quote è l’asta (anziché l'assegnazione a titolo gratuito come accadeva nelle prime due fasi); ed infine, a quelle quote ancora assegnate gratuitamente, si applicano norme tra loro armonizzate. Il sistema EU ETS ha anche a diposizione NER 300, uno strumento finanziario gestito congiuntamente da Commissione europea, Banca Europea degli Investimenti e Stati membri che, con circa 2,4 miliardi EUR, si rivolge alle aziende che utilizzano combustibili fossili per l’installazione di tecnologie innovative al fine di fare delle energie rinnovabili la principale fonte energetica utilizzata.Proprio EU ETS è stato al centro delle discussioni del Consiglio Ambiente in quanto la Presidenza slovacca ha presentato la sua relazione su una possibile revisione del sistema da attuare in una quarta fase, concentrando l’attenzione su tre aree rimaste in sospeso: misure che riguardano le quote di emissione per ridurre il fattore di correzione intersettoriale per i costi diretti; misure per rafforzare la ETS, garantendo allo stesso tempo protezione contro il rischio di dispersione di carbonio; meccanismi di finanziamento per ridurre le emissioni di carbonio per gli Stati membri a basso reddito.Sul primo punto, e cioè sulle misure per ridurre il fattore di correzione intersettoriale, si era pronunciato anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE) con un parere del 2015 in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficaci sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio» nel quale veniva richiesta l’abolizione del fattore di correzione intersettoriale per i costi diretti: come sostenuto nel parere, infatti, un fattore di correzione calcolato in maniera inopportuna potrebbe creare incertezze nell’allocazione gratuita ed esporrebbe gli impianti più a rischio a costi indebiti. In realtà, l’abolizione del fattore di correzione viene richiesta da più parti (v. ad esempio Confindustria italiana) e anche le delegazioni degli Stati al Consiglio Ambiente si sono ritrovate sulla linea di evitare per quanto più possibile l’applicazione del fattore correttivo, eliminando dall’articolato della direttiva la possibilità di farne ricorso. Anche il sistema di divisione delle quote è stato discusso: alcuni Stati hanno convenuto che la percentuale di quote da mettere all'asta dovrebbe essere del 57%, come proposto dalla Commissione, mentre altri hanno richiesto una percentuale inferiore (si ricorda che per il periodo di scambio attuale, il valore della percentuale di quote destinate al mercato delle aste si aggira intorno al 52%). Per quanto riguarda i fondi, gli Stati non hanno raggiunto un accordo in quanto c’è stata discordanza di opinioni su quali Stati debbano essere i beneficiari e quali invece dovranno essere esclusi dall’eleggibilità.

2. Sostanze chimiche. Nell’ambito della protezione della salute umana e ambientale (art. 191, comma 1, TFUE), e ricordando che le esigenze di tutela dell'ambiente e l’elevato livello di protezione della salute umana devono essere integrate e garantite nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'UE (artt. 11 e 168, TFUE), il Consiglio ha adottato delle conclusioni specifiche riguardanti la corretta gestione delle sostanze chimiche.Quello delle sostanze chimiche è un campo in cui entra in gioco una gran numero di elementi correlati tra loro: nella protezione della salute umana e ambientale sono, infatti, ricompresi fattori determinanti quali la necessità di riduzione delle morti e delle malattie provocate da sostanze chimiche pericolose che contaminano e inquinano acqua, aria, suolo; la corretta gestione delle sostanze chimiche durante tutto il ciclo della loro vita; lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente; la sostenibilità dei sistemi ospedalieri, sui quali gravano i casi di malattie croniche; il diritto all'informazione, al fine di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate; la sensibilizzazione dei cittadini sulle sostanze chimiche; l’innovazione nella produzione di oggetti e prodotti di uso giornaliero. Per tali ragioni il Consiglio ha riaffermato che la cooperazione deve avvenire tra tutti i livelli coinvolti, che sono l'ambiente, la salute, l'istruzione, il lavoro, il commercio, l'agricoltura, l'acqua, la gestione dei rifiuti e l'industria.In realtà la legislazione dell’Unione nel settore delle sostanze chimiche è all’avanguardia rispetto a molte altre zone, pur sempre “avanzate”, del globo: si pensi solo al principio europeo di precauzione, ai principi di azione preventiva e a quello che prevede sanzioni in caso di errori o di inquinamento (c.d. principio del “chi sbaglia paga”). Tali principi, uniti ai richiamati articoli, hanno dato vita ad un acquis communitaire in materia molto poderoso: la legislazione sull’ambiente dell’Unione europea consta a tutt’oggi di circa 300 atti legislativi tra regolamenti, direttive, risoluzioni e raccomandazioni. A ciò si aggiunge un numero considerevole di comunicazioni ed orientamenti politici della Commissione. Inoltre, l'acquis dell'UE in materia di sostanze chimiche è stato aggiornato nel corso dell'ultimo decennio: il regolamento che riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), il regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, il regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, sono tutti finalizzati a fornire sia le conoscenze essenziali sulla pericolosità e i rischi delle sostanze chimiche, sia un’ampia protezione di base. Tuttavia, nonostante la molteplicità di principi e atti in materia, ad oggi permangono alcune questioni che preoccupano più di altre e che sono il piombo nelle vernici, le sostanze chimiche nei prodotti cosmetici, le sostanze pericolose contenute nei prodotti elettrici ed elettronici (i c.d. “minerali dei conflitti”, oro, tungsteno, tantalio, stagno, le c.d. terre rare, il coltan, responsabili oltretutto delle guerre per l’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione dei dispositivi elettronici), le nanotecnologie e i nanomateriali di sintesi, le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, gli inquinanti farmaceutici persistenti nell'ambiente, i composti perfluorurati e i pesticidi molto pericolosi.

3. Azione sul clima. Il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento di due proposte legislative che hanno lo scopo di ridurre le emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS: il regolamento sulla condivisione degli sforzi e il regolamento che riguarda l’uso del suolo, le trasformazioni nel suo uso e la silvicoltura (LULUCF). Sono stati a tal proposito ribaditi alcuni principi base, come l'integrità ambientale, l’efficienza dei costi, la correttezza e la trasparenza. Le discussioni sulla proposta dei due atti legislativi sono molto importanti in quanto entrambi comporteranno un significativo impatto economico: in particolare il regolamento di condivisione degli sforzi, che fissa gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sulla base del PIL pro-capite di ogni Stato membro, prevede che il paese con un PIL superiore alla media dell’UE, dovrà rettificarlo per tenere conto dei costi/benefici all’interno del gruppo di Stati. Ovviamente il regolamento prende in considerazione diversi elementi di flessibilità, ma si rende ancora necessario continuare le discussioni a livello tecnico al fine di valutare l’impatto reale di una tale proposta.La proposta di regolamento LULUCF, invece, rientra nella strategia per il clima prevista fino al 2030. Le emissioni e gli assorbimenti dei gas serra nel settore LULUCF sono attualmente contemplati soltanto dagli obblighi internazionali dati dal protocollo di Kyoto, vigenti fino al 2020. Pertanto, fino a questa data, l'Unione è vincolata dai suoi impegni nell'ambito del protocollo e ciascuno dei suoi Stati membri deve garantire che il settore LULUCF non produca emissioni supplementari. Tuttavia, avendo il protocollo di Kyoto una “scadenza”, la governance per il settore LULUCF dovrà essere garantita anche successivamente in seno all'Unione; per questa ragione è stata adottata la decisione LULUCF (529/2013/UE). La proposta sul tavolo delle trattative definisce come il settore LULUCF contribuirà a livello dell’UE ad una riduzione del 30% delle emissioni dei gas serra nei settori non-ETS entro il 2030 rispetto al 2005 fissando gli impegni degli Stati membri in materia di uso del suolo, cambiamenti nell’uso del suolo e silvicoltura, contribuendo al rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra per il periodo 2021-2030. La proposta definisce, inoltre, le regole per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti da attività LULUCF e il controllo della conformità degli Stati membri con questi impegni.

4. Unione energetica. Il Consiglio ambiente ha discusso dell’ultima comunicazione della Commissione europea sull’unione energetica (un’energia pulita per tutti i cittadini europei è il titolo della Comunicazione). L’unione energetica fa parte delle dieci priorità selezionate dal Presidente della Commissione Junker all’inizio del suo mandato. L’obiettivo è quello di modernizzare l’economia dell’Unione per creare posti di lavoro, crescita e investimenti. Secondo quanto previsto dalla Commissione, il pacchetto sull’unione energetica offre l'opportunità di accelerare sia nella transizione verso l'energia pulita, sia nella creazione di posti di lavoro attraverso la mobilitazione di ulteriori € 177 miliardi EUR provenienti da investimenti del settore pubblico e privato dal 2021. Sempre secondo le stime della Commissione europea il pacchetto sull’energia pulita può generare fino ad aumento dell'1% del PIL nel prossimo decennio e creare 900.000 nuovi posti di lavoro.

5. Azione europea per la sostenibilità e settimana europea dello sviluppo sostenibile. Nel contesto della sostenibilità energetica, ambientale e climatica, il Consiglio ha preso nota della Comunicazione della Commissione europea sui prossimi passi per portare a termine l’Agenda sullo sviluppo sostenibile. Tale Agenda si divide nei c.d. SDGs, Sustainable Development Goals, gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, che vanno dalla fine della povertà, al lavoro per tutti, dalla fine della fame tramite una migliore nutrizione e una sicurezza alimentare data da un’agricoltura sostenibile alle opportunità di lavoro, salute, cure mediche, formazione per tutti. Tuttavia, se da un lato i propositi sono sicuramente apprezzabili, dall’altro, essi sembrano restare dichiarazioni di principio di difficile attuazione.Infine, come già accade in diversi Stati membri, l’Unione ha deciso di istituire la settimana europea dello sviluppo sostenibile che si svolgerà dal 30 maggio al 5 giugno 2017. L'iniziativa è stata sviluppata nel quadro della rete europea per lo sviluppo sostenibile (ESDN) che, fondata nel 2002, coinvolge esperti di sostenibilità dei Ministeri competenti di tutti i 28 Stati membri, oltre ad alcuni paesi terzi.

6. Ecolabel. Il Consiglio Ambiente ha discusso i risultati ottenuti dal marchio Ecolabel dopo che la Commissione aveva già accolto favorevolmente il sostegno al suo intero impianto. Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea che contraddistingue non soltanto i prodotti ma anche tutti quei servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo della loro vita, garantendo allo stesso tempo standard qualitativi elevati. È un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definiti su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali di prodotti e servizi ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente. La prestazione ambientale è valutata su base scientifica che analizza gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, e tiene anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità e riciclabilità, della riduzione degli imballaggi e del materiale riciclato contenuto nei prodotti.

7. Economia circolare. Per quanto riguarda l’economia circolare il Consiglio è stato informato sullo stato di avanzamento delle proposte legislative in materia di rifiuti: sul tavolo delle trattative c’è la proposta di adozione di cinque direttive che riguardano le discariche, lo smaltimento dei rifiuti provenienti da imballaggio e dei rifiuti elettronici. Sul “pacchetto rifiuti” il Consiglio è vicino all’adozione di una posizione comune, più che mai necessaria dato che, quella dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto di quelli pericolosi, è una vera e propria preoccupazione mondiale: secondo l'ultimo rapporto dell'International Solid Waste Association (l'associazione mondiale che riunisce gli operatori del settore nel trattamento e nello smaltimento rifiuti), attualmente nel mondo vengono prodotti circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno. La metà è rappresentata da rifiuti urbani, mentre l'altra metà è composta dai rifiuti speciali, quelli provenienti cioè da attività industriali e produttive. Anche se non esistono stime univoche, complici la crescita della popolazione mondiale e lo sviluppo economico e demografico di Stati prima sottosviluppati, nel giro dei prossimi 10-15 anni si potrebbe arrivare a un aumento di questa produzione anche del 50%; quindi oltre 6 miliardi di tonnellate. Inoltre, circa la metà della popolazione mondiale, non ha accesso ai più elementari servizi di gestione rifiuti con danni ambientali e sanitari spesso irreparabili. L'incremento della produzione globale dei rifiuti fa sì che, in quelle nazioni in cui lo sviluppo di impianti e tecnologie è in ritardo, i costi di smaltimento si alzino. E i paesi poco sviluppati diventano inevitabilmente la destinazione ultima dei rifiuti, soprattutto speciali e pericolosi a causa del loro uso massiccio delle discariche, soluzione economica ma molto pericolosa per l'ambiente e per coloro che lo abitano.

8. COP 22. La chiusa di tutti i temi sin qui trattati è rappresentata dalla COP 22, la ventiduesima Conferenza mondiale sul clima sotto l’egida delle Nazioni Unite, seguita alla COP 21, la riunione durante la quale è stato raggiunto lo storico accordo di Parigi. La COP 22 si è riunita a Marrakech e si è chiusa il 19 novembre 2016; tuttavia, le aspettative sono state deluse in quanto non sono state adottate regole per tradurre in atti concreti quanto firmato a Parigi. Sul punto infatti, gli Stati partecipanti hanno esclusivamente deciso che entro dicembre 2018 sarà adottato il regolamento per l’attuazione dell’Accordo di Parigi.Tra le decisioni approvate c’è l’obbligo da parte dei paesi partecipanti (193 di cui 111 hanno già ratificato l’Accordo di Parigi) di fare il punto sulle proprie emissioni di CO2 entro il prossimo anno. Ciò, allo scopo di rivedere gli Indc (Intended nationally determined contributions), ovvero le promesse di riduzione della CO2 emessa in atmosfera. La COP 22 è apparsa deludente anche sul tema dei finanziamenti agli Stati del sud del mondo per quanto riguarda la questione agricola collegata con la c.d. resilienza ai cambiamenti climatici: infatti, nonostante l’agricoltura sia uno dei settori che più di altri incide sul riscaldamento globale e che subirà più sconvolgimenti a causa dei cambiamenti climatici stessi (considerando inoltre che dalla resa agricola dipende la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo), gli avanzamenti sembrano scarsi in quanto gli Stati donatori vogliono controllare come vengono spese le loro sovvenzioni, ma i paesi in via di sviluppo non vogliono interferenze esterne nelle loro politiche. Inoltre, il testo finale chiede esclusivamente agli Stati di istituire entro il 2020 il Green Climate Fund, il Fondo Verde per il clima, ma neppure a Marrakech è stato specificato quando il fondo dovrà avviare la sua attività.

9. Agricoltura. Il Consiglio ha fatto il punto sulla proposta di regolamento della Commissione che ha lo scopo di migliorare i controlli effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di catena agroalimentare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, piante e prodotti fitosanitari. La legislazione europea si applica anche all'agricoltura biologica, alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite e agli organismi geneticamente modificati (OGM) quando destinati all'alimentazione e alla produzione alimentare. L'obiettivo generale della proposta di regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il quadro giuridico esistente, facendo rientrare quasi tutti i settori della filiera agroalimentare in un complesso unitario di norme applicabili ai controlli ufficiali. Ad alcuni settori infatti, come la sanità delle piante, il materiale riproduttivo vegetale, i sottoprodotti di origine animale o la produzione biologica, si applicano attualmente norme separate in materia di controlli. Il regolamento mira in questo modo anche a migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri lungo la filiera agroalimentare in modo da consentire di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, riducendo al minimo gli oneri per gli operatori.Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura approvando il testo di compromesso raggiunto con il Parlamento europeo nel giugno 2016.

Luisa Di Fabio

 
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